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Accesso Civico

L'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n.33/2013, è il diritto di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Pertanto l'accesso civico semplice si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.

Come esercitare il diritto di accesso civico semplice art. 5 comma 1.

La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), Stefania Ballarin,  ed inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica:
posta certificata: ausi.iglesias@pec.buffetti.it
 
L'accesso civico generalizzato, previsto dall'art. 5, 2° comma del decreto legislativo n.33/2013, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, previsti dall'art. 5 bis a tutela di interessi pubblici o privati di particolare rilevanza.
Come esercitare il diritto di accesso generalizzato art. 5 comma 2°. La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e può essere presentata alternativamente:

1) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica:

posta certificata: ausi.iglesias@pec.buffetti.it
 
 Registro degli accessi
 
Registro - primo semestre 2022
 
Ultimo aggiornamento: 15/06/2023 12:36